In breve
È un paragrafo che il revisore aggiunge alla relazione per attirare l'attenzione su un fatto già descritto correttamente in bilancio, che ritiene fondamentale per capirlo. Non segnala un errore e non cambia il giudizio.
Quando si usa
Per esempio: una causa legale importante, dall'esito incerto, descritta in modo completo in nota integrativa; un incendio avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio, raccontato correttamente tra i fatti successivi. Il bilancio è corretto, quindi il giudizio resta senza rilievi; il richiamo dice a chi legge: guarda qui.
| Giudizio | senza rilievi |
| Elementi alla base del giudizio | come in ogni relazione |
| Richiamo d'informativa | «Richiamo l'attenzione su…»: il fatto e il punto del bilancio in cui è descritto |
| Il resto della relazione | responsabilità degli amministratori e del revisore |
Che cosa non è
Non sostituisce un rilievo: se l'informazione in bilancio è sbagliata o manca, serve un giudizio modificato (ISA Italia 705). E non è un quinto tipo di giudizio: i giudizi restano quattro.
All'esame, attenzione a
- Il richiamo presuppone un'informativa corretta: se è sbagliata o manca, serve un rilievo.
- Non è un quinto giudizio.
- Altra cosa è il paragrafo «Altri aspetti», per questioni che non sono presentate nel bilancio.