La relazione del revisore
Il documento che accompagna ogni bilancio sottoposto a revisione. Il testo segue le formule dei principi ISA Italia 700, 705 e 706; la società e i fatti sono inventati. Scegli il giudizio, poi tocca un paragrafo per leggere cosa significa.
Senza rilievi
Senza rilieviRelazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Ai soci di Esempio Srl
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio
Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio di Esempio Srl (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2026, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
Giudizio
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2026, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento […]
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio
I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. […]
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
[…] giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e sulla sua conformità alle norme di legge, e dichiarazione su eventuali errori significativi. […]
Luogo e data · Il revisore legale
Con richiamo d'informativa
Con richiamo d'informativaRelazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Ai soci di Esempio Srl
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio
Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio di Esempio Srl (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2026, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
Giudizio
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2026, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
Richiamo d'informativa
Richiamo l'attenzione su quanto descritto dagli amministratori nella nota integrativa, al paragrafo Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, in merito all'incendio che a febbraio 2027 ha danneggiato parte del magazzino. Il mio giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento […]
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio
I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. […]
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
[…] giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e sulla sua conformità alle norme di legge, e dichiarazione su eventuali errori significativi. […]
Luogo e data · Il revisore legale
Con rilievi
Con rilieviRelazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Ai soci di Esempio Srl
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio
Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio di Esempio Srl (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2026, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
Giudizio con rilievi
A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2026, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio con rilievi
Le rimanenze di prodotti finiti, iscritte per 102.000 €, comprendono articoli fuori produzione per 15.000 € che, sulla base degli elementi acquisiti, non potranno essere venduti. Gli amministratori non li hanno svalutati al valore di realizzo, come richiede l'art. 2426, n. 9, del codice civile: le rimanenze, il risultato prima delle imposte e il patrimonio netto sono pertanto sovrastimati di 15.000 €.
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio con rilievi.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento […]
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio
I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. […]
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
[…] giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e sulla sua conformità alle norme di legge, e dichiarazione su eventuali errori significativi. […]
Luogo e data · Il revisore legale
Negativo
NegativoRelazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Ai soci di Esempio Srl
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio
Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio di Esempio Srl (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2026, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
Giudizio negativo
A mio giudizio, a causa della significatività di quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio negativo, il bilancio d'esercizio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2026, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio negativo
Il bilancio è redatto nel presupposto della continuità aziendale. Nel corso dell'esercizio la Società ha perso il cliente da cui proveniva il 60% dei ricavi, la banca ha revocato gli affidamenti e il piano predisposto dagli amministratori non indica come saranno pagati i debiti in scadenza nei prossimi dodici mesi. A mio giudizio l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale non è appropriato: il bilancio avrebbe dovuto essere redatto con criteri diversi, con effetti pervasivi su tutte le voci.
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio negativo.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento […]
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio
I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. […]
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
[…] giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e sulla sua conformità alle norme di legge, e dichiarazione su eventuali errori significativi. […]
Luogo e data · Il revisore legale
Impossibilità di esprimersi
Impossibilità di esprimersiRelazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Ai soci di Esempio Srl
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio
Sono stato incaricato di svolgere la revisione contabile del bilancio d'esercizio di Esempio Srl (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2026, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
Non esprimo un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società. A causa della significatività di quanto descritto nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio sul bilancio d'esercizio.
Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
Non ho potuto assistere all'inventario fisico delle rimanenze al 31 dicembre 2026, iscritte per 150.000 €, e i principali clienti non hanno risposto alle richieste di conferma dei saldi, relativi a crediti per 210.000 €. La documentazione disponibile non ha consentito di svolgere procedure alternative. Le due voci rappresentano insieme il 41% del totale dell'attivo: i possibili effetti sul bilancio sono significativi e pervasivi.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento […]
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio
È mia la responsabilità di svolgere la revisione contabile del bilancio d'esercizio in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e di emettere la relazione di revisione. Tuttavia, a causa di quanto descritto nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. […]
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
[…] giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e sulla sua conformità alle norme di legge, e dichiarazione su eventuali errori significativi. […]
Luogo e data · Il revisore legale
Senza rilieviIl giudizio pulito: il bilancio è attendibile nel suo insieme.
Con richiamo d'informativaIl giudizio resta pulito: il richiamo serve solo a non far passare inosservato un fatto importante.
Con rilieviUn errore significativo ma circoscritto: si quantifica e si isola, il resto del bilancio regge.
NegativoUn errore significativo e pervasivo: il bilancio nel suo insieme non è attendibile.
Impossibilità di esprimersiIl revisore non ha potuto controllare abbastanza: non dice che il bilancio è sbagliato, dice che non può giudicarlo.
Il titolo e i destinatariLa relazione è indirizzata ai soci, che approvano il bilancio in assemblea, e viene depositata con il bilancio nel registro delle imprese (art. 2435 c.c.). Il contenuto è fissato dall'art. 14 del D.Lgs. 39/2010.
Il giudizioSta in apertura: è la prima cosa da leggere. La formula è sempre la stessa, «rappresentazione veritiera e corretta», e ogni parola che cambia ha un significato preciso.
Su cosa si basaQui il revisore dichiara di aver seguito i principi ISA Italia e di essere indipendente. Se il giudizio è modificato, qui c'è il motivo, con l'importo quando si può quantificare.
Il richiamo d'informativaIl revisore attira l'attenzione su un fatto già spiegato dagli amministratori, senza cambiare il giudizio (ISA Italia 706). Se il dubbio riguarda la continuità aziendale, il paragrafo si chiama Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale (ISA Italia 570).
Chi fa il bilancioIl bilancio lo redigono gli amministratori, non il revisore. È loro anche la valutazione della capacità della società di continuare a operare (OIC 11).
Cosa fa il revisoreRagionevole sicurezza non vuol dire certezza: la revisione lavora a campione e si concentra sugli errori significativi, quelli che potrebbero cambiare le decisioni di chi legge il bilancio. Gli errori possono venire da frodi o da sbagli involontari.
Le altre verifiche di leggeSe la società redige la relazione sulla gestione, il revisore dice anche se è coerente con il bilancio e conforme alla legge, e se contiene errori significativi (art. 14, comma 2, lettera e, D.Lgs. 39/2010).
La firmaFirma un revisore legale o una società di revisione iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per le srl il revisore è obbligatorio solo oltre certi limiti (art. 2477 c.c.): Esempio Srl, con 870.000 € di attivo, non sarebbe obbligata.